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Statuto della Fondazione CIS

FONDAZIONE CIS
Cultura Informazione Solidarietà


STATUTO 
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Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE C.I.S. - CULTURA INFORMAZIONE SOLIDARIETÁ".
La denominazione della Fondazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (in sigla ETS)" contestualmente all'iscrizione della stessa Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto la Fondazione assume automaticamente la seguente denominazione: "FONDAZIONE C.I.S. - CULTURA INFORMAZIONE SOLIDARIETÁ - Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "FONDAZIONE C.I.S. - CULTURA INFORMAZIONE SOLIDARIETÁ - ETS".


Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Verona (VR), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
Essa potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale all'interno del Comune di Verona non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.


Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

In particolare la Fondazione si propone:

• di promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, anche quali mezzi per la crescita e lo sviluppo della solidarietà nel tessuto sociale, nelle organizzazioni pubbliche e nelle imprese private;

• di favorire ed incrementare lo sviluppo delle espressioni della cultura in tutte le sue manifestazioni siano esse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, storiche, sportive e artistiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle espressioni artistiche e culturali locali, nazionali e globali.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali e connesse conseguenti, la Fondazione potrà:

• stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, l'accettazione di lasciti, donazioni ed eredità, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi;

• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

• partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

• costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento dello scopo statutario;

• promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

• gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali allo scopo statutario;

• stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

• istituire premi e borse di studio;

• svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;

• svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo n.117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della Fondazione è composto:

— dal Fondo di Dotazione:

• di valore pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore;

• incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

• costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di Dotazione;

— dal Fondo di Gestione costituito:

• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

• da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione;

• da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

• da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;

• dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento e la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, se previsto, ai sensi dell’art.14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.


Articolo 6 - Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si dividono in:
• Fondatore;
• Partecipanti.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell’organo di controllo.

Il membro della Fondazione può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro della Fondazione che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.


Articolo 7 - Fondatore

È Fondatore l'Associazione "Cultura e Partecipazione", con sede in Verona (VR), Via San Carlo n.5.
Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti, previste dal presente Statuto.

Il Fondatore può recedere con preavviso di 6 (sei) mesi.


Articolo 8 - Partecipanti

I Partecipanti si suddividono in:
• Mecenati;
• Sostenitori.
Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di "Partecipante" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del "Partecipante" è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel "Libro dei Partecipanti".

Il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.


Articolo 8-bis - Decadenza e recesso

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i "Partecipanti" che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

• estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

• apertura di procedure di liquidazione;

• fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I "Partecipanti" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.


Articolo 9 - Mecenati

Possono divenire Mecenati, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione medesimo.


Articolo 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 11 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente, il Vicepresidente ed il Presidente Onorario della Fondazione;
c) il Segretario Generale;
d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.
Le cariche della Fondazione di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carattere gratuito.


Articolo 12 - Onorabilità, incompatibilità, conflitti d'interesse, decadenza

I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro stabiliti in apposito Regolamento.


Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) membri.
La sua composizione sarà la seguente:

a) fino a 8 (otto) membri, nominati dal Fondatore;
b) fino a 3 (tre) membri, su proposta dei Mecenati;
c) fino a 2 (due) membri, scelti anche tra i Sostenitori, cooptati dai membri sub a) e b), con deliberazione adottata con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suddetti membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione sub a) e b) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati.

I membri del Consiglio di Amministrazione sub c) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio può comunque operare nella pienezza dei poteri, ma si procederà alla sostituzione del/dei consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3 (tre), il Consiglio si intende decaduto, potrà operare nei limiti della ordinaria amministrazione e dovrà essere ricostituito senza indugio ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

• stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

• approvare il Regolamento della Fondazione e sue eventuali modificazioni;

• approvare i bilanci preventivo e consuntivo;

• deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

• stabilire i criteri per attribuire la qualifica di Mecenate e procedere alla relativa nomina;

• stabilire i criteri per attribuire la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;

• individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

• individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• deliberare sull’esclusione dei "Partecipanti"

• nominare il Segretario Generale della Fondazione, ove opportuno;

• nominare, ove opportuno, su proposta del Fondatore, il Presidente Onorario della Fondazione, con finalità di rappresentanza istituzionale della Fondazione;

• nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

• istituire, ove opportuno, una o più Commissioni Scientifiche, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;

• deliberare eventuali modifiche statutarie;

• deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

• svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di Statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente dell’Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.


Articolo 14 - Presidente, Vicepresidente e Presidente Onorario

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Fondatore per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di rilasciare procure speciali e di conferire il mandato per la rappresentanza in giudizio;
b) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
c) convoca il Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e quando lo ritenga utile ed opportuno, coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione, tiene i rapporti con il Comitato scientifico-culturale;
d) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione.
È sostituito dal Vicepresidente vicario e, nel caso anche questo sia assente o impedito, dall'altro Vicepresidente.

È prevista la presenza fino a 2 (due) Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione in carica e nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fondatore, può nominare il Presidente Onorario della Fondazione, con finalità di rappresentanza istituzionale della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione è invitato permanente al Consiglio medesimo, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.


Articolo 15 - Segretario Generale / Tesoriere

Il Segretario Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere confermato.
Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere.

Egli, in particolare:

• provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

• svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.


Articolo 16 - Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione per il ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art.30, comma 1 del Decreto Legislativo. n.117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

• vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell’apposito registro;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.


Articolo 17 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato, quando previsto, dal Fondatore, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Nel caso in cui il Revisore venga a mancare, alla sua sostituzione provvede senza indugio il Fondatore.


Articolo 18 - Scioglimento

La Fondazione si estingue quando lo scopo divenga impossibile da raggiungere o il patrimonio risulti insufficiente.
In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori i quali, soddisfatta ogni ragione debitoria, dovranno devolvere i beni residui ad altri enti che abbiamo fini analoghi a quello della Fondazione, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.


Articolo 19 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.


Verona, 20 aprile 2022


Statuto valido dal 20.06.2008 al 19.04.2022 ]
[ Regolamento valido dal 09.04.2009 al 12.12.2022 ]

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