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Statuto [2008-2022]

Statuto della Fondazione CIS
[valido dal 20.06.2008 al 19.04.2022]

 

  • Articolo 1 - Denominazione

Su iniziativa della Compagnia Investimenti e Sviluppo C.I.S. S.p.a., in breve "CIS SPA", è costituita una Fondazione denominata «Fondazione CIS» con sede in Villafranca di Verona.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

  • Articolo 2 - Finalità

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, anche quali mezzi per la crescita e lo sviluppo della solidarietà nel tessuto sociale, nelle organizzazioni pubbliche e nelle imprese private.
Essa ha lo scopo principale di favorire ed incrementare lo sviluppo delle espressioni della cultura in tutte le sue manifestazioni siano esse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, storiche, sportive e artistiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle espressioni artistiche e culturali locali, nazionali e globali.
A tal fine essa può sostenere progetti di sviluppo artistico, culturale e sociale propri e di terzi.

  • Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

  • Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Mecenati, dai Sostenitori o da altri conferenti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

  • Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Mecenati e dai Sostenitori;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

  • Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

  • Articolo 7 - Membri della fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
a) Fondatore
b) Mecenati
c) Sostenitori

  • Articolo 8 - Fondatore

È Fondatore la «Compagnia Investimenti e Sviluppo C.I.S. S.p.a.», con sede in Villafranca di Verona.
Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

  • Articolo 9 - Mecenati

Possono divenire Mecenati, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio d'Amministrazione medesimo. 

  • Articolo 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

  • Articolo 11 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Mecenati e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

  • Articolo 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente, il Vice Presidente ed il Presidente Onorario della Fondazione
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
È ufficio della Fondazione il Segretario Generale, ove nominato, ai sensi dell'articolo 17.
Tutte le cariche nella Fondazione sono a carattere gratuito.

  • Articolo 13 - Onorabilità, incompatibilità, conflitti di interesse, decadenza

I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro stabiliti in apposito regolamento.

  • Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 membri.
La sua composizione sarà la seguente:
a) fino a 8 membri, di cui uno con funzioni di Presidente,  nominati dal Fondatore;
b) fino a 3 membri, di cui uno con funzione di Vice Presidente, nominati dal Fondatore, su proposta dei Mecenati;
c) fino a 2 membri, scelti anche tra i Sostenitori, cooptati dai membri sub a) e b), con deliberazione adottata con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei succitati membri.
I membri del Consiglio d'Amministrazione sub a) e b) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati.
I membri del Consiglio d'Amministrazione sub c) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio può comunque operare nella pienezza dei poteri, ma si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3, il Consiglio si intende decaduto, potrà operare nei limiti della ordinaria amministrazione, e dovrà essere ricostituito senza indugio ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
2) approvare il regolamento della Fondazione e sue eventuali modificazioni;
3) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
4) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
5) stabilire i criteri per attribuire la qualifica di Mecenate e procedere alla relativa nomina;
6) stabilire i criteri per attribuire la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
7) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
8) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
9) nominare il Segretario Generale della Fondazione, ove opportuno, ai sensi dell'art. 17;
10) nominare, ove opportuno, su proposta del Fondatore, il Presidente Onorario della Fondazione, con finalità di rappresentanza istituzionale della Fondazione;
11) istituire, ove opportuno, una o più Commissioni Scientifiche, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
12) deliberare eventuali modifiche statutarie;
13) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
14) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

  • Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

  • Articolo 16 - Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Fondatore.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fondatore, può nominare il Presidente Onorario della Fondazione, con finalità di rappresentanza istituzionale della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione è invitato permanente al Consiglio medesimo, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

  • Articolo 17 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.
Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.
Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere.
Egli, in particolare:
a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
c) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

  • Articolo 18 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Nel caso uno o più componenti del Collegio vengano a mancare, alla loro sostituzione provvede senza indugio il Fondatore.

  • Articolo 19 - Liquidazione e devoluzione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

  • Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

  • Articolo 21 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Villafranca (Vr), 20 giugno 2008

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